Il Palazzo di Giustizia di S. Maria C. Vetere

mercoledì 16 aprile 2014

Nuova Ordinanza del Giudice di Pace di S. MARIA Capua Vetere - Dott. Porciello - Ratifica di accordo conciliativo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE Il Giudice di Pace, Dott. Alessandro Porciello, ha pronunciato la seguente ORDINANZA Rilevato che all’udienza del 01/04/2014 le parti hanno concordemente aderito alla proposta transattiva o conciliativa formulata, ex art. 185 bis c.p.c., da questo Giudice con ordinanza del 28/02/2014 (restituzione all’attore da parte della convenuta della somma complessiva di €452,00 indebitamente percepita dalla stessa a causa dell’aumento del premio assicurativo per l’arco temporale di riferimento come da certificati assicurativi in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; riconoscimento delle spese e competenze legali alla parte attrice fissate in € 200,00, oltre spese vive , IVA (se ed in quanto ne ricorrano i presupposti di legge per la ripetibilità) e CPA come per la legge, con attribuzione al procuratore antistatario); evidenziato che, poiché la redazione di un verbale separato da quello di udienza prevista dall’art. 88 disp. att. C.p.c. non è requisito di validità dell’atto, la conciliazione giudiziale che produce per effetto dell’accordo delle parti effetti sostanziali e processuali costituisce, in presenza dei requisiti di legge, titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., anche se sia inserita nel verbale d’udienza, come avvenuto nel caso di specie / Cass. civ. sez. III, 18 aprile 2003, n. 6288); P.Q.M. Ratifica l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti, di cui in parte motiva. Dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. S. Maria Capua Vetere 01/04/2014 Il Giudice di Pace Dott. Alessandro Porciello

lunedì 11 novembre 2013

PROVA CONTRARIA EX ART. 184 COD. PROC. CIV. (NEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE N. 353 DEL 1990) – RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE “CONTROPROVE”

L’indicazione della “prova contraria”, consentita dall’art. 184, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ. (nella formulazione dettata dall’art. 18 della legge n. 353 del 1990), in forza di ulteriore termine fissato dal giudice rispetto a quello per la produzione documentale e di nuovi mezzi di prova, va riferita unicamente alle (contro)prove volte a contrastare le prove richieste nel contesto dell’operare del primo termine previsto dal citato art. 184, e non già a dare in genere prova contraria dei fatti allegati. Sentenza n. 12119 del 17 maggio 2013 (Sezione Terza Civile, Presidente A. Segreto, Relatore E. Vincenti)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R.C.A. - ASSICURATO TRASPORTATO - DANNO ALLA PERSONA - RISARCIMENTO A CARICO DEL PROPRIO ASSICURATORE - SPETTANZA

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”). Sentenza n. 19963 del 30 agosto 2013 (Sezione Terza Civile, Presidente G. M. Berruti, Relatore G. B. Petti)

CONTRATTO PRELIMINARE - IMMOBILE CARATTERIZZATO DA IRREGOLARITA' URBANISTICHE - CONSEGUENZE - NULLITA'

La Seconda Sezione Civile ha affermato che il contratto preliminare avente ad oggetto la vendita di un immobile irregolare dal punto di vista urbanistico è da considerare nullo per contrarietà alla legge, trattandosi di questione che non può trovare rimedio nella disciplina dell’inadempimento. Sentenza n. 23591 del 17 ottobre 2013 (Sezione Seconda Civile, Presidente R. M. Triola, Relatore I. Parziale)

A.T.P. - Danni alla scuola Principe di Piemonte: individuate le responsabilità

Danni alla scuola Principe di Piemonte: individuate le responsabilità I due consulenti tecnici del tribunale hanno stabilito che la responsabilità dei danni subiti dall’edificio scolastico della Principe di Piemonte sono ascrivibili al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori, al collaudatore e al geologo interessato Redazione in Attualita'Mer, 16/10/2013 - 11:40 SANTA MARIA CAPUA VETERE - Via libera alla procedura di gara per i lavori alla scuola 'Principe di Piemonte'. E’ stata infatti depositata, in sede giudiziaria, la relazione di consulenza dalla quale emerge che, nonostante le difese di tutti gli otto convenuti regolarmente costituiti, sono state condivise e accolte tutte le osservazioni presentate dal legale del Comune, l’avvocato Gianfranco Corvino. I due consulenti tecnici del tribunale hanno stabilito che la responsabilità dei danni subiti dall’edificio scolastico della Principe di Piemonte sono ascrivibili al progettista, alla ditta esecutrice dei lavori, al direttore dei lavori, al collaudatore e al geologo interessato. La relazione fissa anche in oltre 172mila euro la somma occorrente per riportare l’edificio alle condizioni precedenti al danno provocato. A tale somma vanno ovviamente aggiunti gli ulteriori danni subiti dal Comune e gli ulteriori oneri economici sostenuti dall’ente a seguito della forzata chiusura della scuola, somme che saranno oggetto del successivo giudizio di merito. Il deposito della relazione di consulenza consente, a questo punto, l’avvio della procedura d’appalto per i lavori da effettuarsi nell’edificio, che era rimasta bloccata proprio in attesa del documento dei periti del tribunale. "Si avvia finalmente a conclusione – dichiara il sindaco Biagio Di Muro – una delle tante questioni che abbiamo ereditato e alle quali stiamo ponendo rimedio. Sono queste le risposte che i moralizzatori immorali e amorali meritano, affinché ricordino gli scempi che hanno lasciato alla città prima di abbandonarsi a polemiche strumentali, demagogiche e soprattutto infondate. A chi oggi sa solo puntare il dito, dobbiamo dire che purtroppo una parte del nostro tempo deve essere speso a rimediare agli errori lasciatici dal passato". Fonte: www.interno18.it

SUCCESSIONI - ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D'INVENTARIO - ECCEZIONE IN SENSO LATO - CONSEGUENZE - RILEVABILITA' IN APPELLO ANCHE IN FAVOR3E DI ALTRO CHIAMATO - SUSSISTENZA

e Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato che l’esistenza dell’accettazione con beneficio d’inventario costituisce l’oggetto di un’eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio anche in appello, purché risultante dagli atti, pur senza specifica allegazione di parte ed anche in favore di altro chiamato inizialmente contumace. Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 7 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore D'Ascola)

VENDITA - INTERPOSIZIONE FITTIZIA DELL'ACQUIRENTE - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEL VENDITORE - INSUSSISTENZA - LIMITI

Le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato che, nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 cod. proc. civ., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data. Sentenza n. 11523 del 14 maggio 2013 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)